Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso, come previsto dall’ Art. 51 D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223 comma 5 che ha modificato l’ Art. 177 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 .
Tali finalità devono essere esplicitate nella domanda, e devono essere proprie del richiedente e, ove si tratti di un ente o di un’associazione, devono essere coerenti con l’oggetto dell’attività di tale organismo.
Verifica ammissibilità dell’istanza
La richiesta è sottoposta a verifica in ordine alla sua ammissibilità, in quanto non può essere ritenuto sufficiente invocare genericamente una delle motivazioni consentite; al contrario la finalità specifica addotta nella richiesta deve risultare perfettamente congruente, sia con i principi di tutela della privacy (necessità e non eccedenza dei dati) che con l’attività del richiedente.
Modalità di rilascio delle liste
Le liste elettorali sono rilasciate esclusivamente: in formato cartaceo; su etichette autoadesive; su CD-ROM su file in formato Excel o txt con tracciato specificato.
Ai fini della tutela del trattamento dei dati la consegna delle liste deve avvenire esclusivamente nelle mani del richiedente o tramite raccomandata R/R all’indirizzo del richiedente.