Per specifiche tipologie di interventi, impianti, opere, attività da realizzarsi in zona 2 e zona 3 del Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese, che non sono ricompresi nel precedente paragrafo, l’autorizzazione, sui relativi progetti, SI INTENDE COMUNQUE RILASCIATO al momento della presentazione dell’istanza, senza che sia necessario attendere il decorso del termine di 60 giorni. L’individuazione di dette specifiche tipologie si basa sui seguenti criteri guida, definiti ai fini di una coerente applicazione del regime autorizzativo sul territorio dell’area protetta:
a) interventi relativi al patrimonio edilizio esistente in “territorio rurale” e in “territorio urbanizzabile”, consentiti dagli strumenti di pianificazione urbanistica esistenti vistati dall’Ente Parco e/o preceduti da intesa con l’Ente Parco;
b) interventi di difesa del suolo di somma urgenza o di pronto intervento.
Nella tabella A sono elencate, a titolo esemplificativo, le tipologie d’intervento, individuate sulla base dei criteri sopra enunciati, il cui progetto è assoggettabile al procedimento di cui al presente paragrafo.
TABELLA A – Tipologie di intervento, impianto, opera, attività per le quali l’autorizzazione, sui relativi progetti, si intende comunque rilasciato al momento della presentazione dell’istanza
1. Interventi di manutenzione ordinaria che alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici.
2. Interventi di manutenzione straordinaria, riguardanti opere interne e non le aree pertinenziali degli edifici, riconosciuti quali opere e/o modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico.
3. Interventi consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso.
4. Interventi edilizi e di cambio di destinazione d’uso (e loro variazioni) relativi al patrimonio edilizio esistente in “territorio rurale” e in “territorio urbanizzabile”, compresi gli interventi di ampliamento anche fuori sagoma, come consentiti dagli strumenti urbanistici comunali vigenti vistati dall’Ente Parco e/o preceduti da intesa con l’Ente Parco.
5. Interventi di manutenzione straordinaria quali modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l’agibilità dell’edificio ovvero per l’accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio, purché l’intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
6. Interventi edilizi da considerarsi variazioni minori in corso d’opera che, rispetto al progetto approvato, non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici né determinino mutazioni d’uso o aumento di carico urbanistico, e non riguardino le aree pertinenziali.
7. Gli interventi di difesa del suolo, dichiarati di somma urgenza o di pronto intervento e quelli di protezione civile, dichiarati indifferibili ed urgenti.