I certificati e gli estratti di Stato Civile attestano quei dati che si possono desumere dai registri di stato civile.
Si possono richiedere: certificati di: nascita, da cui risulta luogo e data di nascita; matrimonio, da cui risulta luogo e data di matrimonio; morte, da cui risulta luogo, data di morte e stato civile; certificati plurilingue di: nascita; matrimonio; morte; estratto per copia integrale dell’atto di: nascita; matrimonio; morte; estratto per riassunto dell’atto di: nascita, con i dati del certificato di nascita completati da eventuali annotazioni (a richiesta, ai sensi dell’ Art. 3 D.P.R. 2 maggio 1957 n. 432 , per l’esercizio di doveri o di diritti derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione, si possono indicare anche paternità e maternità); matrimonio, con i dati del certificato di matrimonio completati da eventuali annotazioni; morte, con i dati del certificato di morte completato dall’ora della morte.Dal 1 gennaio 2012 la nuova disposizione, introdotta dalla legge di stabilità ( L. 12 novembre 2011 n. 183 ), prevede che i certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione siano utilizzabili esclusivamente nei rapporti tra privati e debbano riportare, pena la loro nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
In caso la documentazione si debba presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi, le certificazioni sono sostituite dall’autocertificazione.
Inoltre, se si presenta un’istanza alla pubblica amministrazione ed è richiesta l’esibizione di un documento, non è necessario autocertificare i dati che sono contenuti nel documento stesso.
Si ricorda comunque che il cittadino può sempre rilasciare le autocertificazioni anche quando abbia a che fare con “istituzioni private”: banche, assicurazioni, agenzie d’affari, poste italiane, notai ( Art. 2 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ). Per le “istituzioni private” non è un obbligo accettarla, ma una facoltà.
L’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati ( Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ) e non è necessaria l’autenticazione della firma.