Descrizione
SI RENDE NOTO che, al fine di procedere all’aggiornamento del catasto incendi, ai sensi dell’art. 10, comma 2, della Legge 21/11/2000 n. 353, presso l’Albo Pretorio online (a partire dal giorno 09/05/2024) e contestualmente sul sito internet istituzionale del Comune sezione Amministrazione Trasparente son stati pubblicati, per 30 giorni consecutivi, gli elenchi e le planimetrie relative alle aree i cui soprassuoli sono stati percorsi da incendi nell’anno 2023, così come individuate e perimetrate sul sistema informativo catastale della RSDI della Regione Basilicata.
Si informa che, i proprietari di aree inserite in detti elenchi possono presentare le proprie osservazioni scritte in forma cartacea presso l’ufficio protocollo del Comune di Sarconi o a mezzo PEC all’e-mail: comune.sarconi@cert.ruparbasilicata.it entro e non oltre il 09/06/2024 termine di pubblicazione.
Si rende noto, inoltre, che i predetti elaborati tecnici, possono essere anche consultati, a libera visione, presso l’ufficio Tecnico comunale in Piazza Municipio n. 11, nei giorni di ricevimento al pubblico - Lunedì dalle ore 10.30 alle 12.30 e il Lunedì e Mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 18.30, rivolgendosi al geom. Vincenzo Scarano tel. 0975-66013 Int. 3 o inviando una email: ufficiotecnico@comunesarconi.com
Si precisa che nell’anno 2023 non si sono verificati incendi e pertanto le planimetrie in allegato sono riferite ai soli incendi degli anni 2012 e 2016.
- Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni. E’ comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell’atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. E’ inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l’incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dalla direzione generale competente in materia del Ministero dell’ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia ed è, altresì, vietata, per tre anni, la raccolta dei prodotti del sottobosco. I contratti che costituiscono diritti reali di godimento su aree e immobili situati nelle zone di cui al primo periodo stipulati entro due anni dal fatto sono trasmessi, a cura dell’Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla registrazione, al prefetto e al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche con riguardo ai contratti di affitto e di locazione relativi alle predette aree e immobili.
(comma così modificato dall’articolo 4, comma 173, legge n. 350 del 2003)