Descrizione
Allo scopo di prevenire il manifestarsi ed il propagarsi degli incendi boschivi durante la stagione estiva in tutto il territorio regionale, dal primo luglio al 15 settembre 2024 è stabilito il periodo di grave pericolosità di incendi boschivi.
Lo prevede un decreto del presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi. In tale periodo nei boschi e nelle zone immediatamente adiacenti sono vietate tutte le azioni che possono determinare, anche solo potenzialmente, l’innesco di un incendio. A carico dei trasgressori verranno applicate le sanzioni previste dall’Art. 12 della Legge Regionale n. 13 del 2005 e dalla Legge-quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 2000 e successive modifiche.
Ai proprietari ed ai conduttori a qualsiasi titolo dei terreni e delle aree libere, siano esse destinate a coltura od incolte, inedificate, appartenenti o meno a fondi rustici, ovvero pertinenze di fabbricati rurali e/o urbani, di provvedere a proprie cure e spese alla loro pulizia e manutenzione, nonchè di mantenerle nel tempo sempre pulite e in perfetto ordine, libere da sterpaglie, cespugli, rovi ecc., attraverso tagli periodici della vegetazione: tanto al fine di evitare rischi igienico – sanitari e di propagazione incendi.
A tutti i cittadini durante il periodo di grave pericolosità di incendio DAL 01 LUGLIO 2024 AL 15 SETTEMBRE 2024 in tutte le aree a rischio di incendio boschivo del Comune e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:
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- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate;
- transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.
I proprietari, gli affittuari ed i conduttori dei campi a coltura cerealicola a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all’interno alla superficie coltivata una “precesa” o “fascia protettiva” sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno quindici metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.