Descrizione
Dal 1° gennaio 2020 l'IMU è regolata dall'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge n. 160/2019. Il comma 738 della stessa legge, abolendo l’imposta unica comunale (IUC), ha contestualmente eliminato il tributo per i servizi indivisibili (TASI).
Di seguito le principali informazioni per l’applicazione del tributo. Per quanto non indicato nel presente Avviso si rimanda alla normativa vigente in materia e al regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n. 16 del 30/09/2020.
- SCADENZE
Ai sensi dell’art. 1, comma 762, della L. 160/2019 il versamento dell’imposta dovuta al comune per l’anno in corso è effettuato in due rate.
Entro lunedì 17 giugno 2024 deve essere versato l’acconto 2024 pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando aliquote e detrazioni dell’anno precedente.
Entro lunedì 16 dicembre 2024 deve essere versato il saldo a conguaglio sull’imposta dovuta per l’intero anno sulla base delle aliquote approvate per l’anno 2024.
È facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 17 giugno 2024.
- MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento deve essere effettuato mediante modello F24.
L’importo da versare deve essere arrotondato all’euro per ciascun rigo del modello F24 o del bollettino, senza centesimi; l’arrotondamento va effettuato per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi o per eccesso se è uguale o superiore a detto importo.
Sono considerati regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
Si è tenuti al pagamento dell’ IMU solo se la cifra da versare è superiore a euro 12,00. Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno in corso e non alle singole rate di acconto e di saldo.
Il Comune non invia al domicilio dei contribuenti alcun avviso né i bollettini per il pagamento del tributo.
PER I RESIDENTI ALL’ESTERO
Per la quota spettante al Comune di Sarconi: bonifico sul seguente IBAN IT92Q0706676590000000554035 - codice BIC/SWIFT: ICRAITRRTM0;
- per la quota riservata allo Stato: bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000.
La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli.
Nella causale dei versamenti inserire le seguenti informazioni:
- il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
- la sigla "IMU";
- Comune di Sarconi;
- i codici tributo indicati nella risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 35/E del 12 aprile 2012;
- l'annualità di riferimento;
- l'indicazione "Acconto" o "Saldo".
VERSAMENTI
L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine:
- il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero;
- Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
Per suddividere l'imposta in base alla quota di possesso, ciascun contitolare deve prima calcolare l'imposta dovuta per l'intero immobile, applicando l'aliquota prevista nel suo caso e poi calcolare l'importo dovuto in proporzione alla quota posseduta.
Per suddividere invece l'imposta in base al periodo di possesso, il proprietario deve prima calcolare l'imposta dovuta per l'intero anno, applicando l'aliquota prevista nel suo caso, poi dividere il risultato per 12 e, infine, moltiplicarlo per il numero dei mesi di possesso dell'immobile.
È computato per intero, anche ai fini agevolativi, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.
In caso di decesso del soggetto passivo nel corso dell'anno 2022, il pagamento dell'IMU va effettuato:
- per il periodo precedente alla data del decesso: a nome del defunto, a cura di uno degli eredi;
- per il periodo successivo alla data del decesso: a proprio nome, dal coniuge superstite, ovvero dall'usufruttuario, ovvero, in mancanza di questi, dagli eredi ciascuno per la propria quota di possesso.
- ALIQUOTE ANNO 2024
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 27.12.2023 sono state confermate le aliquote applicate nel 2023 di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 17.04.2023.
- Aliquota base (Ordinaria): 8,60‰ (per mille)
- Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: 5‰;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: 1‰;
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: 8,60‰;
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: 8,60‰;
- aree fabbricabili: 8,60‰.
- PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI
Il presupposto dell’IMU [art. 1, comma 740, della legge n. 160 del 2019] è il possesso di:
- fabbricati, esclusa l’abitazione principale (salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
- aree fabbricabili;
- terreni agricoli;
L’IMU per l’abitazione principale non è dovuta. Sono assoggettate all’imposta esclusivamente le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (c.d. di lusso).
Sono assoggettate al regime IMU dell’abitazione principale le pertinenze della stessa classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
L’IMU è dovuta dai seguenti soggetti [art. 1, comma 743, della legge n. 160 del 2019]:
- proprietario dell’immobile;
- titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sull’immobile;
- genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice;
- concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
- locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
L’IMU è dovuta esclusivamente dai suddetti soggetti e non anche dall’occupante dell’immobile.
- BASE IMPONIBILE
L’IMU si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota fissata per la particolare fattispecie. La base imponibile è costituita dal valore dell’immobile determinato nei modi previsti dalla legge, come di seguito indicato.
- fabbricati iscritti in catasto [art. 1, comma 745, della legge n. 160 del 2019]
Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è costituita dal valore dell’immobile, determinato applicando all’ammontare della rendita catastale, rivalutata del 5%, i seguenti moltiplicatori:
gruppo/categoria catastale | Moltiplicatore |
A (tranne A/10) | 160 |
A/10 | 80 |
B | 140 |
C/1 | 55 |
C/2, C/6 e C/7 | 160 |
C/3, C/4 e C/5 | 140 |
D (tranne D/5) | 65 |
D/5 | 80 |
- aree fabbricabili [art. 1, comma 746, della legge n. 160 del 2019]
Per area fabbricabile si intende qualsiasi area potenzialmente utilizzabile a fini edificatori sulla base degli strumenti urbanistici generali o attuativi, considerandosi tuttavia non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale. Sono considerati altresì aree fabbricabili i terreni comunque utilizzati per fini edificatori e i terreni potenzialmente edificabili, ancorché utilizzati per scopi agricoli in modo non imprenditoriale.
Per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, tenendo conto dei seguenti elementi:
- zona territoriale di ubicazione;
- indice di edificabilità;
- destinazione d'uso consentita;
- oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
- prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Nell’esercizio delle proprie facoltà riconosciute dalla legge, con deliberazione n. 10 del 17.04.2023 il Comune ha deliberato i seguenti valori di riferimento, confermando quelli già stabiliti con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 26.06.2012:
Ex Piano di Fabbricazione | Regolamento Piano Urbanistico | Descrizione | Valore |
ZONA B |
TI
TT2
TS
TV
TV1
TV2
TT
DP
|
Tess. Intercluso di completamento
Piano attuativo
Tessuto Storico consolidato
Tess. Edilizio di vecchia trasformazione
Intervento diretto (concessione diretta) Piano Attuativo
Tessuto di Trasformazione
Distretti Perequativi |
€. 18,08 |
ZONA C1
|
TT
TL
TT1
DP
TI
TS
TT2
TV
TV1 |
Tess. Di trasformazione
Tess. Lottizzato convenzionato
Intervento diretto
Distretti perequativi
Tess. Intercluso di completamento
Tess. Storico consolidato
Piano attuativo
Tess. Edilizio di vecchia trasformazione
Intervento diretto (concessione diretta) |
€. 15,49 |
ZONA C2 |
PO3
PO2
PO1
TT1
TT
AR1
AR
DP
TS
PO6
TM1
TM2
PO9
TL
|
Aree edificate e sature
Piano operativo
Piano operativo
Intervento diretto (concessione diretta)
Tessuto di trasformazione
Intervento diretto (concessione diretta) Area complessa da riqualificazione Distretti perequativi
Tess. Storico consolidato
Piano operativo
Intervento diretto (concessione diretta)
Piano attuativo
Piano operativo
Tess. Lottizzato convenzionato |
€. 12,91
|
ZONA C3 |
PO4
PO3
TT
TT1
TI TS
TL
TM1
PO7
PO8
TM |
Aree edificate e sature
Piano operativo
Tessuto di trasformazione
Intervento diretto (concessione diretta)
Tess. Intercluso di completamento Tess. Storico consolidato
Tess. Lottizzato convenzionato
Intervento diretto (concessione diretta)
Piano operativo
Piano operativo
Tessuto misto |
€. 10,33 |
ZONA D |
Zona A (P.I.P ) San Giacomo |
Area produttiva e artigianale |
€. 7,75 |
ZONA D1 |
(Artigianale – industriale) P.I.P Matinelle |
Extra urbano produttivo industriale |
€. 5,16
******Per i suoli acquisiti o espropriati da parte del Comune il valore è pari a quello corrisposto. €. 11,73
|
- TERRENI AGRICOLI
Ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993, i terreni agricoli, anche non coltivati, ricadenti nel Comune di Sarconi non sono soggetti all’IMU.
Non sono soggetti all’IMU anche i terreni a immutabile destinazione agro silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e non usucapibile e i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione.
- ESENZIONI
- ABITAZIONE PRINCIPALE
Le Abitazioni Principali di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze sono esenti da IMU. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. Non è prevista l’esenzione per i fabbricati adibiti ad abitazione principale classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
La sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022, depositata il 13 ottobre 2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tutte le disposizioni contenute nell’art. 13, comma 2, quarto e quinto periodo, del D.L. 201/2011 e nell’articolo 1, comma 741, lettera b), primo e secondo periodo della Legge n. 160/2019, come anche modificato dall’art. 5-decies del D.L. 146/2021.
Pertanto per “abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”.
A tal fine viene richiesto che, per qualificare l’immobile quale abitazione principale ai fini IMU, il possessore vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica nonché sussista effettivamente anche la dimora abituale.
- ALTRE ESENZIONI
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice, che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, a prescindere dal requisito della residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28 comma 1 del D.Lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- in applicazione della facoltà riconosciuta dalla legge ai Comuni, ai sensi del regolamento comunale, si considera abitazione principale e quindi è esente IMU l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
Allo stesso regime dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all’abitazione.
Per avere diritto all’applicazione della riduzione occorre presentare apposita comunicazione tramite la modulistica predisposta dall’ufficio tributi entro il termine fissato per il versamento del saldo;
- beni merce: ai sensi dell’art. 1 comma 751 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2022 i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dal pagamento dell’IMU; per avere diritto all’applicazione della esenzione occorre presentare la dichiarazione IMU.
- All’articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente i casi di esenzione dall’imposta municipale propria, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
« g-bis) gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma [reato di violazione di domicilio], o 633 [invasione di terreni o edifici] del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.
Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all’esenzione»;
- sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, ai sensi dell’art. 1 c. 759 della L. 160/2019, anche i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 e i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- immobili destinati esclusivamente all'esercizio del culto e le loro pertinenze;
gli immobili di proprietà della Santa Sede;
- immobili degli enti non commerciali, solo se destinati esclusivamente allo svolgimento di attività non commerciali (è necessario presentare Dichiarazione IMU ENC);
- RIDUZIONI
- beneficiano della riduzione della base imponibile del 50% i fabbricati concessi in comodato d’uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli), ad esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per poter beneficiare della riduzione occorre rispettare tutte le seguenti condizioni:
- il comodante che concede il fabbricato in uso deve risiedere anagraficamente, quindi dimorare abitualmente a Sarconi e non deve possedere altri fabbricati ad uso abitativo in Italia oltre la casa in cui risiede a Sarconi e quella data in comodato d’uso gratuito;
- la concessione dell’immobile ai genitori/figli deve risultare da un contratto, in forma scritta o verbale, che deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate;
la riduzione decorre dalla data di stipula (in caso di forma scritta) o di conclusione (in caso di accordo verbale). L'agevolazione si estende, in caso di morte del comodatario, anche al coniuge di quest'ultimo, ma solo se sono presenti figli minori.
Il beneficio si applica anche alle pertinenze, come definite ai fini IMU secondo la disciplina prevista per l’abitazione principale.
Per avere diritto all’applicazione della esenzione occorre presentare la dichiarazione IMU.
Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione si veda anche la Risoluzione 1/DF del Ministero delle Finanze del 17 febbraio 2016.
Con la sentenza N. 37346/2022 della Corte Suprema di Cassazione è stato chiarito che non sussiste il comodato gratuito al parente in linea diretta di primo grado in caso di comproprietà dell’immobile e pertanto il comproprietario non residente è tenuto al pagamento dell’IMU senza riduzione di imponibile e con applicazione dell’aliquota ordinaria.
b. i fabbricati inagibili/inabitabili e di fatto non utilizzati: l’inagibilità o inabitabilità consiste in un degrado fisico sopravvenuto non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria: la base imponibile è ridotta del 50%; l'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato. Per avere diritto all’applicazione della esenzione occorre presentare la dichiarazione IMU;
c. i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all’art. 10 del D.Lgs n. 42/2004: la base imponibile è ridotta del 50%. Per avere diritto all’applicazione della esenzione occorre presentare la dichiarazione IMU.
d. Riduzione del 25% (o equivalente riduzione al 75%) della base imponibile per le abitazioni locate a canone concordato;
e. PENSIONATI RESIDENTI ALL'ESTERO: riduzione del 50% dell’imposta dovuta per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, a condizione che non sia locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione, diverso dall’Italia;
Per avere diritto all’applicazione della riduzione occorre presentare la dichiarazione di variazione IMU.
- DICHIARAZIONE IMU
Con Decreto ministeriale del 24/04/2024 pubblicato in GU n.112 del 15/05/2024, il MEF ha approvato il nuovo Modello di Dichiarazione IMU e IMU-ENC e le relative istruzioni, allegati al presente avviso.
La dichiarazione deve essere presentata o, in alternativa, trasmessa in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta [art. 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019]. Pertanto per l’anno 2024 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU è il 30 giugno 2025.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
Per i casi in cui è obbligatoria la dichiarazione IMU, oltre a quelli già indicati nel paragrafo relativo alle esenzioni e alle riduzioni, si rimanda alle istruzioni allegate al presente Avviso.
- COME SI COMPILA IL MODELLO F24
Per versare l’imposta tramite modello F24, disponibile presso qualunque sportello bancario o postale, occorre compilare la sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”, indicando l’Ente destinatario del versamento e il “codice tributo” a seconda della tipologia del bene cui si riferisce il versamento, come di seguito riportato:
Codice ente/codice Comune: I426
Barrare casella “Acc” o “Saldo”
Anno di imposta: 2024
Numero Immobile: indicare il numero delle unità immobiliari
Codici tributo IMU (per le diverse casistiche, salvo aggiornamenti ministeriali)
IMU - Abitazione principale e relative pertinenze (solo A1, A8 e A9): 3912
IMU - Fabbricati rurali ad uso strumentale: 3913
IMU - Terreni: 3914
IMU - Aree edificabili: 3916
IMU - Altri fabbricati: 3918
IMU - Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D –STATO: 3925
IMU - Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE: 3930
IMU - Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (beni merce): 3939
Per informazioni
Ufficio Tributi – 097566016
Mail ordinaria: ufficioragioneria@comunesarconi.com
PEC: comune.sarconi@cert.ruparbasilicata.it