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Regione Basilicata

Istituzione della Zona di Restrizione I e II per Peste Suina Africana e conseguenti misure di contenimento per la sua diffusione sul territorio comunale di Sarconi

Dettagli della notizia

Il Sindaco di Sarconi ha adottato l'Ordinanza prot. 8169 del 18/10/2023 recante misure di contenimento per la diffusione della PESTE SUINA AFRICANA sul territorio di Sarconi.

Data:

18 Ottobre 2023

Tempo di lettura:

Descrizione

Il Sindaco di Sarconi ha adottato l'Ordinanza prot. 8169 del 18/10/2023 recante misure di contenimento per la diffusione della PESTE SUINA AFRICANA sul territorio di Sarconi.


 

Con il citato Provvedimento e con decorrenza immediata, fino a nuove disposizioni, SI ORDINA:


 

  • il rafforzamento della sorveglianza passiva, ivi inclusa la ricerca attiva delle carcasse di suini selvatici;
  • l’utilizzo di dispositivi di cattura quale mezzo di riduzione della popolazione di suini selvatici. Le procedure per la cattura e l’abbattimento degli animali devono essere documentate e applicate nel rispetto delle norme di settore vigenti. Tutte le carcasse degli animali eventualmente catturati e abbattuti possono essere destinate all’autoconsumo esclusivamente all’interno della stessa zona di restrizione e solo se risultate negative ai test di laboratorio per ricerca del virus PSA;
  • in deroga, è possibile la movimentazione di carni di suini selvatici abbattuti e destinati alla commercializzazione per il consumo umano, direttamente verso uno stabilimento di trasformazione, all’interno della zona di restrizione parte I o fuori di questa, per essere sottoposte ad uno dei trattamenti di riduzione dei rischi di cui all’Allegato VII del regolamento delegato (UE) n. 2020/687, a seguito di esito negativo al test di laboratorio e comunque nel rispetto delle condizioni generali e specifiche previste del regolamento (UE) n. 2023/594;
  • il divieto di movimentazione se non finalizzata alla macellazione e abbattimento immediato di suini selvatici catturati in aree protette e in tutti i territori della Zona di Restrizione I. Gli animali non possono uscire dalla zona di restrizione.
  • i visceri devono sempre accompagnare la carcassa per gli esami per PSA e Trichinosi:
    a) in caso di distruzione della stessa ai sensi del Reg. CE 1069/09;
    b) in caso di utilizzo per autoconsumo con successiva distruzione dei visceri ai sensi del Reg. CE 1069/09;
    c) in caso di trattamento per il consumo alimentare con successiva distruzione dei visceri ai sensi del Reg. CE 1069/09.

ORDINA ALTRESI’

Per la caccia al cinghiale nella Zona di Restrizione I

  • è consentita la caccia al cinghiale in braccata, nel rispetto di specifiche misure di biosicurezza di cui all’allegato 1 dell’Ordinanza Commissariale n. 5/2023, nelle aree individuate dagli Ambiti Territoriali di Caccia territorialmente competenti ed assegnate a singole squadre per l’intera stagione venatoria definita dal Calendario venatorio regionale;
  • sono consentite le altre forme di caccia nonché l'utilizzo di cani da caccia in attività di addestramento ed in attività venatoria.

Per le modalità di esecuzione del de-popolamento della specie cinghiale nella Zona di Restrizione I

  • Le misure previste dai piani di de-popolamento del cinghiale, PRIU e Piano Straordinario 2023 – 2025, predisposti nel rispetto del “Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e Azioni Strategiche per l’Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA). Anni 2023-2028” e nel rispetto dell’Ordinanza Commissariale n. 5/2023, si applicano anche nelle aree protette ad ogni livello e, in deroga all'art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, nelle zone boscate e di pascoli i cui soprasuoli siano stati percorsi dal fuoco, ai fini della eradicazione della peste suina africana fino alla completa e definitiva eliminazione della malattia sono consentite le catture, la selezione ed il controllo con le metodologie previste nell’ambito dei piani di cui sopra.

La girata è praticata nelle zone georeferenziate con un numero di bioregolatori da 4 a 8 e con l’uso massimo di tre cani.
L’attività di controllo del cinghiale effettuata ai sensi degli art. 19 e 19 ter della legge n. 157/92 e nel rispetto dell'art. 11, comma 4, della L. n. 394/91, deve essere svolta seguendo le specifiche misure di biosicurezza di cui all'Allegato 1 all’Ordinanza Commissariale n. 5/2023 e delle linee guida operative di cui all’Allegato 3.

Per tutto quanto non previsto dalla presente Ordinanza si richiamano i contenuti delle prescrizioni e divieti imposti nella Zona di Restrizione I con l’Ordinanza n. 5 del 24 agosto 2023 del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana (PSA) e successiva Ordinanza n. 9 dell’11 ottobre 2023, del Presidente della Giunta Regionale della Regione Basilicata, con l’Ordinanza del Commissario Straordinario per la PSA n. 5 del 31.08.2023, “Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana”.

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Ultimo aggiornamento: 18/10/2023, 11:17

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