La comunicazione di cessione fabbricato è un obbligo che riguarda chiunque cede la proprietà o il godimento, o a qualunque altro titolo consente l’uso esclusivo di un immobile o di parte di esso.
Prevista dall’ Art. 12 D.L. 21 marzo 1978 n. 59 , convertito in legge nello stesso anno dalla L. 18 maggio 1978 n. 191 , è stata sostanzialmente assorbita dalla registrazione dei contratti riferiti all’immobile(vendita, locazione, ecc.).
E’ necessaria solo in caso di: contratto non obbligatoriamente assoggettato a registrazione (ex Art. 12 D.L. 21 marzo 1978 n. 59 ); locazione a stranieri non europei, quindi extracomunitari, o apolidi (ex Art. 7 D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 ).
La comunicazione di cessione di fabbricato deve essere presentata entro 48 ore dalla consegna dell’immobile.
L’inoltro del seguente modello al comune deve avvenire a mezzo PEC o consegna a mano al protocollo.
modulo_cessione_di_fabbricato